I mutui a seguito di calamità naturali.
Vorrei iniziare questo articolo specificando, che non esistono leggi sufficientemente chiare per poter dare informazioni certe riguardo l’estinzione dei mutui a seguito di calamità naturali come il recente terremoto in Abruzzo. Mi sono limitato semplicemente a girare in rete per portare a vostra conoscenza alcune delle soluzioni possibili al problema, che seppur in un momento in cui il pensiero dovrebbe essere rivolto esclusivamente agli aiuti alle popolazioni colpite rappresenterà certamente in futuro fonte di dibattito e probabilmente di problemi.
La domanda di partenza è: come si estinguerà il mutuo di una casa crollata a seguito del terremoto?
Analizziamo le varie teorie avanzate sulla rete:
Un mutuo ipotecario pone a garanzia del credito erogato l’immobile acquistato col credito stesso; nel caso di insolvenza l’istituto di credito può arrivare alla confisca del bene stesso recuperando in questo modo il capitale finanziato. Seguendo questa definizione sarebbe facile dedurre che venendo a mancare il bene posto a garanzia, in caso di insolvenza l’istituto non avrebbe di che vantare diritto e dunque tutto verrebbe archiviato.
Questa teoria in sè non farebbe una piega, se non fosse che in un altissima percentuale dei casi, l’immobile non rappresenta la sola garanzia e, sempre in un’alta percentuale figurano terze persone come garanti del mutuo che rischiano in caso di insolvenza di dover rispondere del debito insoluto.
Nel primo caso uno dei consigli più proposti in rete è quello di dichiarare lo stato di nullatenente a seguito della calamità, inibendo eventuali rivalse su altri beni; nel secondo caso la situazione è ancora piuttosto confusa in quanto il garante del mutuo ha posto la sua firma sul pagamento di un bene immobile che allo stato attuale non è più esistente: il nostro consiglio in questo caso è quello di rivolgersi ad un legale.
A seguito di queste teorie è bene dunque ricordare che i mutui sono solitamente coperti da un’assicurazione che viene stipulata proprio per far fronte all’eventuale insolvenza da parte del contraente. Questa ipotesi sembrerebbe risolvere il problema, ponendo invece un ulteriore interrogativo: la banca riacquisisce il credito e il mutuo si estingue, ma a questo punto a seguito di ristrutturazione dell’immobile chi sarebbe il proprietario?
Ragion vorrebbe che dato che la banca ha recuperato il credito, il titolare resti il contraente essendo stato liquidato il capitale assicurato a seguito di un evento di forza maggiore; anche in questo caso però la questione è controversa e sarebbe dunque bene contattare l’istituto con il quale è stato acceso il mutuo per informazioni precise.
La questione è spinosa e complicata, ma crediamo lo sia tanto per i clienti, quanto per gli istituti di credito ai quali consigliamo a tutti di rivolgersi per ottenere maggiori informazioni sul proprio caso specifico.
I commenti sono aperti per chiunque avesse informazioni aggiuntive.
Categoria: Mutui | 1 Commento
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One Response to “I mutui a seguito di calamità naturali.”
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Come si fa a valutare la catastrofe?
Oltre il terremoto non ci sono altre possibilità di prorogare il mutuo. Con quale metro di giudizio si può modificare il contratto del finanziamento?